Addio ai ricorsi per il 18% per l’IIS dei Dirigenti Scolastici
(Almeno per il momento)
Un gruppo nutrito di noi D.S. in pensione di Milano, 40, si era iscritto per un ricorso avverso la mancata valutazione del 18% convenzionale da calcolare sulla pensione e ci eravamo affidati all’ Avv. Silvestri di Ancona che aveva già vinto un analogo ricorso alla Corte dei Conti di Ancona.
Orbene, in data 4/5/2011, il Giudice monocratico di detta Corte ha rigettato il ricorso. L’avv. Silvestri ne ha dato comunicazione a tutti gli interessati ai primi di giugno.
Riprendo io ancora l’argomento, perché altri colleghi mi sollecitano di tentare ancora la strada del ricorso e, quindi, reputo corretto, a questo punto dire come la penso onde evitare di creare altre aspettative.
Per me la questione è da considerare chiusa, perché a Milano si è sempre perso e ancora si perderà se si volesse insistere, per consolidata giurisprudenza della nostra Corte, che non si smuoverà più da questa posizione, finche non interverrà o la Corte dei Conti a Sezioni Riunite a darci ragione, o un atto politico del Governo. Ma entrambe le possibilità sono improbabili che avvengano per modificare l’esistente.
Poiché la Sentenza delle Marche è stata impugnata alla Corte dei Conti di Roma, tra qualche anno sapremo chi l’avrà spuntata e noi speriamo.
MA UN’ALTRA TEGOLA SI E’ ABBATTUTA SUL CAPO DEI RICORRENTI E DI QUANTI VORRANNO ANCORA RICORRERE.
Tutti noi quaranta siamo stati condannati a pagare all’INPDAP, per spese di giudizio, la somma di € 2.200,00 e in particolare quelli di Bergamo, un’aggiunta di € 850,00, sempre per spese di giudizio, a favore dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo. Come dire: oltre i danni, anche le beffe.
“In proposito si precisa che per i ricorsi pensionistici vale-in generale- il principio della gratuità delle spese nei giudizi pensionistici; principio fino ad ora sempre condiviso dalla giurisprudenza con sentenze che si concludevano con la frase di rito “nulla per le spese” oppure “spese compensate” .
Purtroppo il giudice, nel caso che ci occupa, pur non esistendo i presupposti di una “lite temeraria” o addirittura i presupposti della “responsabilità aggravata”, situazioni che avrebbero giustificato in qualche modo la condanna alle spese di giudizio, ha ritenuto di poter applicare una recente legge introdotta con l’art.45,comma 12,della legge n.69 del 18/06/2009 che, aggiungendo all’art.96 del Codice di Procedura Civile un terzo comma, stabilisce:
Art. 96. (Responsabilità aggravata)
"Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d’ufficio, nella sentenza.
Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l’attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente
In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.
Si annota, ulteriormente, che molti commentatori ,in dottrina, ritengono tale norma applicabile esclusivamente ai casi di “responsabilità aggravata” (vedasi l’art.96 cpc ) o alle c.d. “liti temerarie” e cioè ai quei ricorsi completamente infondati in “fatto” ed in “diritto”; circostanza che non ricorre nel caso di cui trattasi in quanto le tesi sostenute nel ricorso hanno trovato, viceversa, pieno accoglimento nelle sentenze della Corte dei Conti Sezione Marche n.234 del 3/08/2009;s.g. Marche 249 del 19/10/2009, s.g. Marche n.380 del 03/11/2008; s.g. Liguria n.137 del 20/04/2010; Corte di Appello Sicilia sent.n.46 del 17/02/2010.
La dottrina ha valutato la nuova disposizione di legge come deterrente orientato alla riduzione del numero dei giudizi e quindi alla riduzione della mole di lavoro a carico dei giudici. “
(Copia ed incolla della nota dell’avv. Silvestri, a me inviata.)
A questo punto, a me sembra che non sia più il caso di insistere con i ricorsi per il 18%. Io personalmente non proporrò più gruppi o altro.
Giovanni Cappuccio
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