Anp Lombardia, navigazione veloce.
testata | colonna di sinistra | contenuto principale | colonna di destra | piè di pagina
Sezioni
provinciali
Notizie da ANP Milano - Lodi - Pavia Bergamo Brescia - Cremona - Mantova Varese Notizie da ANP Como -Lecco- Sondrio
Milano - Lodi - Pavia Bergamo Brescia - Cremona - Mantova Varese Como - Lecco - Sondrio

Buone notizie sulla contrattazione integrativa

Dal Tribunale di Napoli arriva la seconda sentenza (la prima è stata quella del Tribunale di Venezia) che riconosce la legittimità del comportamento di un dirigente che ha applicato il d.lgs.150/09, escludendo dalla contrattazione integrativa le ormai famose lette h), i), m) dell’art. 6 del CCNL del comparto scuola.

La sentenza di Napoli merita una particolare riflessione da parte di tutti i dirigenti scolastici, sia di quelli che ancora una volta si sono piegati alle pressioni della parte sindacale sia di quelli che ad oggi non hanno potuto sottoscrivere l’ipotesi di accordo per l’accanita resistenza sindacale, non tanto perché ancora una volta viene riconosciuta la giustezza della posizione assunta fin dall’inizio dall’ANP, ma soprattutto perché siamo in presenza di un ripensamento fondamentale da parte della magistratura del lavoro, che dovrebbe porre la parola fine ad una questione che si è protratta fin troppo a lungo.
Prima di Napoli ricordiamo soltanto un altro caso analogo, che riguarda il tribunale di Pesaro, ma in quel caso la contesa riguardava un’amministrazione locale.

In sede di prima decretazione il giudice del lavoro di Napoli aveva riconosciuto il comportamento antisindacale ex-art. 28 della legge 300/70 del dirigente dell’Istituto d’istruzione secondaria di primo grado “Salvatore Di Giacomo” e invitato il collega a sottomettersi alla posizione sindacale, attestata sull’inapplicabilità del d.lgs. 150/09 alla scuola. Ma il dirigente, benché soccombente, anziché ritirarsi in buon ordine e leccarsi le ferite non ha avuto esitazione a presentare istanza di opposizione al decreto assunto dal giudice di prime cure.
Qui è d’obbligo una prima conclusione importante: quando si è convinti delle proprie ragioni si deve avere il coraggio di difenderle, senza farsi frenare da preoccupazioni, pressioni, o forme più o meno velate di ricatti. In uno stato di diritto è la legge che definisce le posizioni e non le convenienze.

Il Tribunale di Napoli in sede di esame dell’istanza oppositiva ha riesaminato la questione ed è arrivato alla determinazione di rovesciare la motivazione del decreto iniziale, riconoscendo che l’art. 5, comma 2, del d.lgs.165/01 obbliga il dirigente a fornire esclusivamente informazione alla parte sindacale per tutto quello che attiene all’organizzazione del lavoro e alla gestione del personale.
In questo caso vale la pena aggiungere una seconda riflessione: il comportamento di un giudice che non esita a sconfessare un precedente decreto emesso dallo stesso Tribunale ha un valore “etico” che merita di essere sottolineato ed apprezzato.

Il dirigente e il giudice del lavoro di Napoli hanno scritto una pagina importante nella giurisprudenza relativa alle prerogative di un dirigente della pubblica amministrazione affermate da norme che hanno carattere imperativo e inderogabile.
La lettura della sentenza, che piaccia o non piaccia, la consigliamo a tutti gli attori in campo, nella speranza che si prenda atto della situazione, si rinunci definitivamente alle soluzioni opportunistiche, si depongano una volta per tutte le armi.
Ognuno deve fare il proprio mestiere e ognuno deve stare dentro al ruolo che gli assegna la legge, prima che il contratto di lavoro. Se ce ne convinceremo tutti sarà un bel passo avanti per il funzionamento delle scuole, anche di quelle lombarde.

Massimo Spinelli

AllegatoDimensione
Buone_notizie_sulla_contrattazione_integrativa.pdf13.13 KB
Sentenza_Tribunale_di_Napoli.pdf659.86 KB

colonna di sinistra

colonna di destra

Area docenti

[Creative Commons License]
I contenuti di questo sito, salvo diversa indicazione, sono rilasciati sotto una licenza [Creative Commons License].
Tutti i marchi sono proprietà dei rispettivi proprietari.