Da restituire al mittente
(Editoriale a cura di Massimo Spinelli)
In data 26 settembre 2011 quattro delle cinque organizzazioni sindacali rappresentative del comparto scuola hanno inviato ai dirigenti degli istituti scolastici della provincia di Milano una lettera, nella quale invitano gli stessi a “dare sollecito avvio alla trattativa al fine di assicurare gli accordi necessari in tempi certi.”.
Ma l’esortazione, di per sé pleonastica ed esornativa, è preceduta da due capoversi che racchiudono il vero senso della lettera e il vero intento dei mittenti: “le scriventi OO.SS. …sono impegnate nella difesa di tutte le prerogative contrattuali contenute nell’art. 6 del CCNL 2006/09”. “Non trovano pertanto fondamento quelle interpretazioni che pongono in antagonismo le funzioni dirigenziali nella gestione del personale con il diritto delle OO.SS. di contrattare l’organizzazione del lavoro negli istituti scolastici attraverso la definizione di criteri concordati.”.
Una prima riflessione la richiede quel “pertanto” che si fa discendere, in modo che si presume logico (ma che logico non è), dall’attribuzione dell’autonomia agli istituti scolastici, come se solo una contrattazione di tipo pansindacale garantisse l’autonomia stessa. Effettivamente si fa fatica a comprendere la relazione, soprattutto se la si collega anche all’immancabile riferimento al “rispetto delle competenze dirigenziali”, sulla cui sincerità avremmo parecchio da obiettare.
La seconda riflessione riguarda l’asserzione che qualcuno proditoriamente starebbe facendo passare l’interpretazione che le funzioni dirigenziali vanno contrapposte al diritto delle OO.SS. di contrattare l’organizzazione del lavoro negli istituti scolastici. Si vuole in qualche modo accreditare la tesi secondo la quale esiste un diritto sindacale a contrattare che qualcuno starebbe cercando di conculcare, per un bieco interesse di categoria.
Le cose non stanno così, come sanno anche gli estensori della lettera, anche se non sono disponibili ad ammetterlo, malgrado un ampio repertorio giurisprudenziale (siamo arrivati a diciassette decreti di rigetto di ricorsi per comportamento antisindacale a carico di dirigenti che non hanno esitato ad applicare norme imperative) abbia consolidato l’unica interpretazione possibile delle norme che oggi disciplinano la contrattazione integrativa d’istituto.
Il problema non sono le posizioni dell’ANP, che fin dal primo momento si è limitata non ad interpretare bensì a leggere le norme e a trarne le conseguenze, queste sì logiche. Il problema sta piuttosto nella pretesa che dirigenti dello Stato, che sono i primi garanti del rispetto della legge, si pieghino alla richiesta sindacale di tenere a riferimento tutte le materie di contrattazione previste nell’ormai famoso articolo 6 del CCNL e violino sia l’art. 5, comma 2, che l’art. 40, comma 1, del d.lgs. 165/01, come modificato nel 2009.
La richiesta di compiere un’azione illegittima non può essere soddisfatta da dirigenti che abbiano consapevolezza del loro ruolo e delle responsabilità a questo connesse e quindi la lettera è irricevibile.
Lo dimostrano i diciassette decreti dei Giudici del lavoro di tutta Italia. A titolo di esempio ci limitiamo a citare il dispositivo dell’ultimo decreto del Giudice del lavoro di Roma. “Deve escludersi che l’Amministrazione abbia posto in essere una condotta antisindacale…Gravando infatti direttamente sul dirigente l’obbligo di adottare gli atti organizzativi dell’ufficio ovvero di trattare con la parte sindacale per la stipulazione di contratti integrativi necessariamente il Dirigente era tenuto a fornire la propria interpretazione circa l’ambito temporale di applicazione del D,Lgs. 150/09.
Secondo le oo.ss. ricorrenti la norma in esame non avrebbe efficacia precettiva immediata…Tale interpretazione non appare condivisibile poiché nonostante la persistente vigenza del CCNL, le disposizioni del D.Lgs. 150/09 in tema di contrattazione integrativa di cui all’art. 65 co. 1 e 2 devono ritenersi imperative…….
Deve dunque ritenersi, ad avviso del giudicante, che a far data dall’01.01.2011 la contrattazione integrativa non possa svolgersi sulle materie attribuite all’esclusiva competenza del dirigente, e ciò con specifico riferimento all’organizzazione degli uffici ed alla gestione del personale, nonostante ciò comporti – contrariamente a quanto previsto per la generalità delle loro disposizioni – la sostanziale disapplicazione delle norme contenute nei contratti collettivi nazionali vigenti…
Non sono pertanto ravvisabili profili di censurabilità nell’operato datoriale,”.
Lo dimostra l’interpretazione letterale del comma 5 del d.lgs 141/2011, laddove si dichiara che ai contratti sottoscritti successivamente (al 15.11.09) si applicano immediatamente le disposizioni introdotte dal medesimo decreto e si aggiunge che le disposizioni che si applicano dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso al momento dell’entrata in vigore dello stesso decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono esclusivamente quelle relative al procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi nazionali.
Lo dimostrano i numerosi rilievi pervenuti da parte dei revisori dei conti, con i quali è stato richiesto ai dirigenti di espungere dall’ipotesi di contratto integrativo, sottoposto a certificazione, le parti relative a materie rientrate nella riserva di legge.
Lo dimostra la vicenda della recente ipotesi di CCNI relativo alle assegnazioni provvisorie e alle utilizzazioni del personale scolastico, che ha costretto il Dipartimento della Funzione Pubblica a bloccare gli articoli che invadevano le prerogative dirigenziali.
Quelle che le organizzazioni sindacali di comparto si ostinano a definire interpretazioni infondate hanno invece fondamenta solide, e che fondamenta!
Se l’intenzione è quella di produrre ulteriore giurisprudenza crediamo che i dirigenti degli istituti della provincia di Milano non si lasceranno intimidire.
L’anno scorso la situazione transitoria poteva giustificare (ma fino ad un certo punto) soluzioni di mediazione e di compromesso. Adesso il quadro non presenta più ombre e i dirigenti sono consapevoli delle prerogative che la legge attribuisce loro. Speriamo che al più presto siano messi nelle condizioni di lavorare senza più essere sottoposti a indebite pressioni o essere destinatari di improprie esortazioni.
Massimo Spinelli
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