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Facciamo un po' di riassunti per la questione pensione ai Dirigenti scolastici

Quel che fa ingarbugliare la matassa ancora di più è il riferimento alla l. 449/97. L’Inpdap di una certa provincia sosteneva che per noi DS non si applicava la 449 e aveva posto diniego a un nostro collega per non mandarlo in pensione col 1° sett. 2010, nonostante il parere favorevole dell’USR.

Il collega ha dovuto fare ricorso, anche perché io che ho seguito la pratica, l’avevo consigliato in tal senso e gli avevo suggerito anche il nome dell’ Avv. Silvestri di Ancona che poi ha confermato la giusta mia interpretazione e ha esperito il ricorso alla Corte dei Conti di Milano, ricorso regolarmente vinto. Ma leggendo tutto con calma si riesce a capire bene, come ho fatto anch’io. Allora metto in evidenza le due leggi più importanti e poi viene tutto il resto. Chi avesse dubbi, mi chiami. (giovanni.cappuccio@fastwebnet.it)

1 - Articolo 59 comma 9 LEGGE 449/97

9. Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno.

2 - LEGGE 24 dicembre 2007, n. 247

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonchè ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale. (GU n. 301 del 29-12-2007 )
NOTE:
Entrata in vigore del decreto: 1-1-2008
Questa è la legge che introduce le quote e quest’anno siamo a quota 96, cioè
60 anni di età + 36 di servizio oppure
61 anni di età + 35 di servizio


1) DALLA CIRCOLARE 100/2010 MIUR

B)Cessazione,Dirigenti,Scolastici,dall'1.9.2011

La cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è disciplinata dal C.C.N.L. 15 luglio 2010 dell'area V della dirigenza e, in particolare, dall'art. 12, che fissa al 28 febbraio la data di presentazione delle istanze di dimissioni.
La previsione contrattuale di specifici termini di preavviso, in caso di recesso, fa sì che ad essi non sia più applicabile l'art. 59 comma 9 della legge 449/97, nella parte in cui consente di maturare entro il 31 dicembre dell'anno di cessazione i prescritti requisiti per accedere al pensionamento dal 1° settembre.
Per i Dirigenti scolastici le istanze continuano ad essere presentate in forma cartacea.
Si ribadiscono alcune indicazioni in ordine alle altre specifiche cause di cessazione:

  • compimento del 65° anno di età: la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione del limite massimo di età e viene comunicata per iscritto dall'Ufficio scolastico regionale. La cessazione opera a decorrere dal 1° settembre successivo al verificarsi della succitata condizione, tranne i casi in cui sia stata valutata positivamente la domanda di trattenimento in servizio fino a 67 anni secondo i criteri contenuti nella direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009;
  • recesso del dirigente: nel caso di specie è richiesto il preavviso. L'Ufficio territoriale competente accerterà la sussistenza del diritto a percepire il trattamento pensionistico e comunicherà agli interessati l'eventuale mancata maturazione di tale diritto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda. In tale ultimo caso gli stessi hanno facoltà di ritirare la domanda di dimissioni entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.

2) Nota Prot. 1445 del 18/2/2011

“La citata circolare (100/2010) dopo aver precisato che la cessazione ordinaria dal servizio dei Dirigenti scolastici è disciplinata dall’art. 12 del CCNL del 15 luglio 2010, che fissa al 28 febbraio la data di presentazione delle istanze di dimissioni, ha ulteriormente chiarito, su indicazione dell’INPDAP, che la previsione contrattuale di specifici termini di preavviso, in caso di recesso, fa sì che a essi non sia più applicabile l’art. 59, comma 9, della legge n. 449/97, nella parte in cui consente di maturare entro il 31 dicembre dell’anno di cessazione i prescritti requisiti per accedere al pensionamento dal 1° settembre.
Tali requisiti vanno maturati entro il 31 agosto dell’anno di cessazione per accedere al pensionamento dal 1° settembre.
É di tutta evidenza, quindi, che sussiste per i dirigenti scolastici un doppio regime di cessazione dal servizio.”

3) 4.2 Dirigenti scolastici (Nota operativa n. 56 INPDAP del 22/12/2010)

La cessazione dal servizio di detto personale è disciplinata dal CCNL dell'area V della Dirigenza che prevede specifici termini di preavviso nei casi di dimissioni dal servizio. La presenza di specifici termini contrattuali di preavviso fa si che ad essi non sia più applicabile l'articolo 59, comma 9 della legge n. 449/1997 nella parte in cui consente di maturare entro il 31 dicembre dell'anno di cessazione i prescritti requisiti per accedere al pensionamento dal 1° settembre.

4) Contano le frazioni , quando si chiede la quota 96

Il raggiungimento della quota per la pensione di anzianità è facilitato dal fatto che si tiene conto anche delle frazioni di età e di contribuzione, fermo restando che complessivamente quest'ultima non può essere inferiore a 35 anni.
Supponiamo, tanto per fare un esempio, che un lavoratore dipendente possa far valere al 31 luglio 2009 59 anni e 6 mesi di età e una contribuzione di 35 anni e 6 mesi (1846 settimane). In questo caso matura alla stessa data (31 luglio 2009 ) il requisito per la pensione di anzianità con la quota "95".
Il conteggio sarà effettuato in modo tale da utilizzare anche le frazioni minime con arrotondamenti fino al terzo decimale sia dell'età che dell'anzianità contributiva. Per il raggiungimento di una determinata quota non si potrà utilizzare, però, la contribuzione figurativa per disoccupazione e malattia. Fermo restando che gli stessi periodi saranno considerati utili per maturare i 40 anni di contribuzione, sempre che senza di essi si raggiunga la soglia minima dei 35 anni.

5) Legge 122/2010 del 30 luglio scorso

Anche in seguito all’approvazione della Legge 122/2010 del 30 luglio scorso non cambia nulla riguardo alla validità del requisito dei 40 anni di contribuzione, e allo stesso tempo l’art. 12, c. 1, lett. a, della medesima legge afferma che per il comparto scuola continuano ad applicarsi le disposizioni contenute all’art. 59, c. 9, della Legge 449/1997, pertanto le finestre a scorrimento non si riferiscono alla categoria dei dipendenti scolastici, i quali continueranno ad avere come finestra di uscita valida quella che si apre con l’inizio dell’anno scolastico e che sarà valida per tutti i dipendenti della scuola che matureranno il requisito pensionistico entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Ho fatto l’assemblaggio di due leggi fondamentali per andare in pensione e delle circolari e varie note di aiuto a capire come interpretare le norme.
Con la 449/97, è stato concesso di andare in pensione, a noi della scuola, con alcuni mesi di abbuono e cioè da quattro mesi a un giorno, poiché per noi la data del pensionamento è unica: 1 sett. di ogni anno. Se a qualcuno mancavano giorni o mesi che avrebbe compiuto dal 1/9 e fino al 31/12, per raggiungere i limiti del pensionamento, lo Stato concede questo vantaggio e ti fa andare in pensione, il 1/9, anche senza il raggiungimento del periodo totale.
Altrimenti si doveva lavorare e rimanere a scuola fino al successivo anno entro il 31/8, superando i 40 anni di servizio, in ogni modo e maniera conteggiati.
Con la legge247/2007 è stato introdotto un altro meccanismo di accorciamento del servizio e si sono introdotte le quote, più su indicate.

Anche i Dirigenti Scolastici possono usufruire di entrambe le occasioni.

Per essi, però, sopraggiunge o si aggiunge un’altra opportunità, quella della risoluzione del Contratto di Lavoro e qui entra il Codice Civile, perché siamo passati da un tipo di lavoro a carattere pubblicistico, cioè con regole dettate dallo Stato, a un tipo di lavoro a carattere civilistico, cioè con regole previste dal Codice Civile, quindi per noi si applica il C.C, che per i contratto a t.i. recita così:
"È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore."

Dal contratto a t.i. si può recedere o chiedere la risoluzione e il C.C. prevede tre possibilità:
"La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato può avvenire in tre casi:

  • per il consenso comune delle parti,
  • per decisione unilaterale del datore di lavoro (licenziamento)
  • per decisione unilaterale del lavoratore (dimissioni)., cioè il recesso."

Con il primo caso, le parti si mettono d’accordo e possono rinunciare ai termini di preavviso. Ma negli altri due casi, occorre ricevere o dare i termini di preavviso e nel nostro caso, questi termini sono descritti nel nostro CCNL. Esiste poi, il caso più eclatante di risoluzione del contratto che è quello di non presentarsi più in servizio e chi si è visto si è visto. Se si hanno i 40 anni si ha diritto alla pensione, in ogni caso si ha diritto alla liquidazione e per la pensione poi si vedrà.

Torniamo, dunque, a tutte le interpretazioni circa la questione del recesso da parte del D.S.
Se questi ha maturato 40 anni di servizio, ha diritto in qualsiasi momento, dell’anno scolastico, previo adempimento di comunicare la decisione e di aspettare il compimento dei mesi obbligatori di servizio, ad andare in pensione.

Adesso facciamo il collegamento con la 449.
Se uno sceglie questa via e non ha i 40 anni di servizio, e gli mancano alcuni mesi per andare in pensiono, non può invocare la 449. Lo Stato non ti concede nulla, per cui o vai con quello che hai o rimani in servizio. Puoi godere della 449 se chiedi il recesso, meglio se dai le dimissioni, entro il 28/2, ma allora è come se non chiedessi nulla di più di quello che spetta a tutti.
In altri termini, se uno ha superato i 40 anni di servizio, a parte il fatto che viene dimissionato d’ufficio se non ha richiesto il prolungamento per altri due anni, e improvvisamente è colto dal raptus , che so: della libertà, del mandare al diavolo tutti, dall’essere rapito da donna o uomo che ti offrono il paradiso terrestre, chiede il recesso, si può mettere d’accordo col suo Direttore Generale Regionale e smettere dall’oggi al domani.

In tutti gli altri casi, rimanete a casa, riflettete gente, riflettete e fate le cose per benino.


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