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Giudice del lavoro di Genova: una sentenza esemplare

Il 6 giugno u.s. il Giudice del lavoro di Genova ha rigettato il ricorso presentato da parte dello Snals al fine di riconoscere l’antisindacalità del comportamento della dirigente del Liceo “S. Pertini” ex art. 28 della legge 300/70.
Come in precedenti casi analoghi, agiti anche da altre sigle sindacali di comparto, la presunzione della parte ricorrente riguardava la decisione della dirigente:

  • di espungere dalla contrattazione integrativa d’istituto le lettere h), i) e m) dell’art. 6, comma 2, del CCNL di comparto, riferite a materie ritenute dalla dirigente stessa non più negoziabili ai sensi delle modifiche introdotte nel d.lgs 165/01 dal d.lgs 150/09;
  • di procedere con determinazione unilaterale sulle materie in questione, trasformandole in materie di informazione preventiva.

Si tratta di un copione ormai noto, dal momento che in tutti i casi fin qui esperiti si è partiti dall’assioma che la disciplina contenuta nel d.lgs 150/09 non sia applicabile alla contrattazione integrativa. Nel caso di Genova il giudice interpellato fornisce una chiara e ineccepibile disamina della questione, assumendo come norme di riferimento l’art. 40, comma 1, del d.lgs 165/01, come modificato dall’art. 54 del d.lgs 150/09 e l’art. 5, comma 2, del d.lgs 165/01, come modificato dall’art. 34, lettera a), del d.lgs 150/09. Poiché l’attuale testo dell’art. 9 del d.lgs 165/01 dispone che “fermo restando l’articolo 5, comma 2, i contratti collettivi nazionali disciplinano le modalità e gli istituti della partecipazione”, il Giudice di Genova giunge alla conclusione che nell’intera area della micro-organizzazione la fonte collettiva non può configurare relazioni sindacali diverse dalla sola informazione.

A questa prima fondamentale conclusione la sentenza fa seguire il richiamo alla novità introdotta ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, del d.lgs 165/01, che riconosce all’amministrazione il potere di procedere unilateralmente sulle materie oggetto di mancato accordo.

La sentenza affronta poi il nodo dell’applicabilità della clausola contenuta nell’art. 65 del d.lgs 150/09, riconoscendo senza margini di dubbio che il termine del 31 dicembre 2010 è applicabile ai soli contratti integrativi vigenti e non anche a quelli sottoscritti successivamente, per i quali le nuove disposizioni trovano immediata applicazione, con conseguente illegittimità di qualsiasi contratto che contenga clausole contrarie alle disposizioni del d.lgs 150/09, dal che il Giudice di Genova deduce che “del tutto legittimamente, quindi, la dirigente scolastica dell’Istituto Pertini ha rifiutato di negoziare una materia non più oggetto di contrattazione”.

Né viene considerata accettabile la tesi proposta dall’organizzazione ricorrente secondo la quale il congelamento del sistema premiale, sia a seguito dell’art. 9 del DL 78/10, convertito dalla legge 122/10, che dell’Intesa sindacale del 4 febbraio 2011, bloccherebbe tout court l’applicazione del d.lgs 150/09 in quanto il CCNL non risulta rinnovabile. Il Giudice di Genova motiva in questo caso il rigetto della tesi con il rovesciamento del ragionamento, sottolineando che l’obbligo di adeguamento alla norma dei contratti integrativi, unita al fatto che gli stessi non possono derogare ai contratti collettivi nazionali, induce ad affermare che gli stessi contratti collettivi nazionali siano immediatamente soggetti alla disciplina introdotta attraverso il d.lgs 150/09, altrimenti l’adeguamento obbligatorio dei contratti integrativi si porrebbe in contrasto con i contratti collettivi nazionali ad essi sovraordinati.

Osserva inoltre il Giudice che l’art. 65 non rinvia l’applicazione della norma alla prossima tornata contrattuale se non per gli aspetti procedurali, ma non per quelli sostanziali, come dimostra sia la ricostruzione sistematica della materia, sia l’immediata applicabilità di gran parte delle norme contenute nel d.lgs 150/09, sia il riconoscimento fondamentale, ricordato dal Giudice, che “la previsione sul riparto delle fonti, sulle materie di competenza esclusiva legislativa e sulle prerogative dei dirigenti si pongono a monte della contrattazione collettiva, ovvero la regolano e la inquadrano; si tratta dunque di disposizioni che, sulla base della nuova gerarchia delle fonti delineata dalla riforma, prevalgono sui contratti; non può quindi ritenersi che le norme sulle fonti siano demandate alla contrattazione collettiva, ossia ad atti che tali norme presuppongono.
[…] deve dunque affermarsi - conclude il Giudice appellato - l’intervenuta immediata caducazione, alla data di entrata in vigore del d.lgs 150/09, delle norme collettive che disciplinavano materie ora escluse dalla competenza della contrattazione, quali l’organizzazione degli uffici, la micro organizzazione e le prerogative dirigenziali, nonché le materie oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell’art. 9. Deve dunque ritenersi caducato l’art. 6 del CCNL 2006/09 nella parte in cui prevede come materia oggetto di contrattazione [segue la declaratoria relativa alle lettere h), i) ed m) del medesimo art. 6]
Tali materie rientrano nell’ “organizzazione degli uffici”, “gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità”, “direzione”, “organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici”, materie tutte ormai riservate alle prerogative dei dirigenti.
Ne consegue la legittimità dell’operato dell’amministrazione.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.”

Ci sarebbe da augurarsi che la sentenza, nella sua esemplarità, possa costituire un punto fermo nel contrasto insanabile che per l’intero anno scolastico ha visto contrapposte le tesi dell’ANP, a sostegno dell’immediata applicabilità delle modifiche introdotte nel d.lgs 165/01, a quelle delle organizzazioni sindacali di comparto, schierate a difesa di un assetto contrattuale ormai superato; ma non ci facciamo soverchie illusioni. L’ostinata e pervicace resistenza di queste ultime ad accettare le nuove disposizioni legislative ha purtroppo disorientato una parte dei dirigenti scolastici, spingendo alcuni di essi ad adottare comportamenti negoziali non sempre coerenti e lineari. La fase di transizione, protrattasi per l’intero anno scolastico, non è stata facile per nessuno.

Grazie al coraggio di alcuni dirigenti che non hanno esitato a rischiare la via giudiziaria (e sono stati molti più numerosi di quanto inizialmente si potesse supporre) oggi l’interpretazione del novellato quadro normativo di riferimento si è andata assestando in forme sempre più lineari e convergenti.

Non c’interessa tanto sottolineare che i giudici del lavoro stiano dando ragione all’ANP, ci interessa invece verificare che a questo chiarimento sul piano giurisprudenziale si accompagni un’assunzione di responsabilità complessiva della categoria, che si rafforzi la capacità dei dirigenti di interpretare in modo autorevole il ruolo di rappresentanti di parte pubblica che la legge assegna loro, a cominciare proprio dal dovere di fornire alla parte sindacale un’informazione corretta ed esaustiva, che dia evidenza dei principi e dei criteri posti a base delle decisioni che la legge ha opportunamente ricondotto nella competenza esclusiva della funzione dirigenziale.

Se, a partire dal prossimo settembre, sapranno far tesoro di quanto accaduto in questi mesi, i dirigenti dovranno farsi carico responsabilmente dei problemi afferenti all’organizzazione del lavoro, all’utilizzazione delle risorse umane, al piano delle attività del personale docente ed ata, all’individuazione del funzionigramma d’istituto. Nella fase istruttoria della definizione delle decisioni operative sarà opportuno sviluppare il massimo coinvolgimento del personale, nella fase propedeutica alla loro adozione dovrà essere fornita adeguata informazione alla parte sindacale, ma l’adozione formale dei provvedimenti non potrà più essere subordinata né a votazioni collegiali né ad accordi. Infatti, essendo il dirigente unico responsabile dei risultati del servizio (responsabilità dirigenziale, come da art. 25, comma 1, del d.lgs 165/01) a lui solo compete l’onere decisionale in materia di organizzazione degli uffici e gestione del personale. La doverosa esigenza di trasparenza viene ad essere soddisfatta mediante lo strumento dell’informazione preventiva e successiva.

Questo è il quadro da cui si ripartirà dal prossimo settembre, indipendentemente dalla volontà o meno di mantenere vivo un contenzioso che ormai si confronta con un assetto giurisprudenziale sempre più consolidato. La nuova stagione negoziale difficilmente potrà ignorare quanto sostenuto in decreti come quelli adottati dal Giudice del lavoro di Genova. È interesse di tutti prendere atto del nuovo scenario e convincersi che l’autorevolezza di un dirigente si costruisce in un clima di condivisione che sia comunque rispettoso dei ruoli e delle funzioni.

Massimo Spinelli

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