Qualche riflessione su mobilità e dintorni
La Direzione generale per il personale del MIUR negli scorsi giorni si è occupata di problemi connessi alla mobilità del personale della scuola. Per quanto riguarda il personale docente ed ATA è stata sottoscritta una bozza di CCNI, con il quale le parti hanno concordato tutte le modalità ritenute più opportune a garantire un ordinato svolgimento delle operazioni. Per quanto riguarda i dirigenti degli istituti scolastici la stessa Direzione ha tenuto a precisare che la disciplina per il conferimento e il mutamento degli incarichi di natura dirigenziale non è più ricompresa tra le fattispecie oggetto di contrattazione collettiva integrativa nazionale e regionale.
Tant’è. Una norma di legge (art. 40 del D.lgs 165/01, come modificato dal D.lgs 150/09), alla quale esplicitamente viene riconosciuto carattere di imperatività e inderogabilità e che, a far data dal primo gennaio 2011, avrebbe dovuto essere comunque applicata, con caducazione parziale o totale di tutti gli accordi pattizi che non fossero conformi alla legge, viene ignorata per una parte del personale della scuola (docenti ed ATA), e rigorosamente applicata per i dirigenti. Per i primi occorre la condivisione della parte sindacale, per i secondi vige soltanto l’esercizio del potere discrezionale riconosciuto all’Amministrazione.
Lo stesso Ufficio dell’Amministrazione, nascondendosi dietro la foglia di fico del CCNL dell’area V, sottoscritto il 15 luglio 2010, reitera con il nuovo CCNI relativo alle utilizzazione del personale docente ed ATA lo strappo normativo già consumato il 15 luglio dello scorso anno, ma non esita a farsi paladino della più ferma applicazione della legge quando si tratta di dirigenti scolastici.
Siamo dunque in presenza di un comportamento dell’Amministrazione a geometria variabile: la legge si applica se un CCNL l’ha recepita, e non si applica se il CCNL vigente non è stato in condizioni di recepirla. In questo modo si rovescia la logica generale della gerarchia delle fonti e si assume il paradigma che è sempre un contratto collettivo a prevalere a prevalere sulla legge, in barba ai principi di imperatività e di inderogabilità. Questo atteggiamento sarebbe comprensibile se ad assumerlo fosse un’organizzazione sindacale (e in effetti continuiamo ad averne numerose prove), ma diventa inaccettabile da parte di un’Amministrazione dello Stato.
C’è un secondo problema, stavolta relativo ai soli dirigenti scolastici, che merita un supplemento di riflessione. La stessa Amministrazione che ha emanato la nota AOODGPER.4481 non ha provveduto a mettere a disposizione degli Uffici scolastici regionali i dati numerici relativi all’organico del personale ATA. Questo significa che in tutte le regioni (e la Lombardia è tra queste) nelle quali tale dato contribuisce alla definizione della complessità di un istituto scolastico non è possibile aggiornare la distribuzione degli istituti all’interno delle fasce di complessità. Ne consegue che i dirigenti di queste regioni presenteranno delle richieste di conferma o di conferimento o di mutamento dell’incarico “al buio”, cioè senza avere certezza circa il fatto che un istituto resti nella sua attuale fascia o sia interessato ad un passaggio verso l’alto o verso il basso.
A noi sembra che in questa situazione sia facile cogliere un deficit di rispetto verso i diritti dei dirigenti, che non valgono di più rispetto a quelli del restante personale della scuola, ma non possono valere neanche di meno.
La conclusione del nostro ragionamento è semplice. Ci sono un po’ di cose da mettere a posto. Una di queste concerne il rapporto tra Amministrazione e dirigenti scolastici. In un regime ad autonomia dispiegata il dirigente di un istituto avrebbe un ruolo e prerogative che difficilmente potrebbero essere compressi; ma sopravvivono logiche di gestione e di controllo che vanno in altro senso e, purtroppo, ci allontanano dall’Europa. Non bastano un Regolamento per l’autonomia e un incarico dirigenziale a modificare questa situazione: c’è ancora tanta strada da fare.
Massimo Spinelli
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