Sta per concludersi un anno scolastico e tra i primi adempimenti del prossimo, nei rapporti con la RSU-OOSS si profila il primo adempimento relativo all’informazione preventiva e successiva
Per offrire un contributo ai colleghi, molti dei quali avranno ricevuto pressioni in merito al “ dover fornire “ informazione successiva in forma disaggregata relativamente ai compensi FIS al personale scolastico, con dettaglio di nominativi e corrispondenti compensi , segnalo due importanti documenti a conferma della correttezza del mio comportamento
- Il parere “ del Garante per la protezione dei dati personali “ risposta ai miei quesiti formulati a dicembre 2013 e risposta:-)ottobre 2014 ( con invio all'ARANCIO )
- La sentenza del giudice del lavoro Claudia Marra- Tribunale di Sondrio, Decreto di rigetto n.290/2015 del 05. Maggio 2015, - ex art 28 L.300/70
Sintetizzo gli estremi della vicenda che , ad opera del sindacato SNALS , ha citato in giudizio la sottoscritta per “comportamento antisindacale ex art 28, avendo opposto resistenza alla richiesta , nell’informazione successiva, di consegna dei dati disaggregati relativi al FIS.
Come previsto dal CCNL art 6, il 10 settembre 2013 venivano convocate le OOSS per l’informazione preventiva ; in quella sede venivano fornite tutte le informazioni relative ai punti a), b), c), d), e), f), art. 6 comma 2 del CCNL e, per l’informazione successiva,in due momenti diversi, venivano forniti per la consultazione e completa ed esaustiva informazione relativa all’avvenuta liquidazione del FIS per l’.a.s. 2012/2013” in forma aggregata, come previsto dal punto o) art.6 , ma anche in visione in forma disaggregata, per la “verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’Istituto sull’utilizzo delle risorse”,
Alla richiesta del segretario SNALS circa la consegna della documentazione comprensiva di nominativi e relativo compenso individuale di tutti i dipendenti dell’Istituto, in forma disaggregata, la scrivente presentava le motivazioni a supporto della sua posizione , facendo riferimento a:
- decisione del garante 431 del 20/12/2012
- linee guida del 14/06/2007
- D. Lgs. 33/2013 del 14/03/2013 art. 20 comma 2 .
- La nota ARAN Prot. 0010189/2013 del 30/08/2013 inviata dal MIUR ai dirigenti scolastici della Regione Campania
In quella sede le stesse OO.SS CISL e CGIL dichiaravano di “provvedere ad inoltrare apposito quesito alle direzioni Centrali delle rispettive Organizzazioni per sciogliere le incertezze in materia” . E a supporto della mia motivata posizione inoltravo richiesta di parere al Garante in data 13.12.2013, illustrando ogni aspetto della controversIa che già. si profila.
In data 10.2.2014 mi veniva inviata diffida a cui rispondevo rendendomi disponibile , per ulteriore confronto fra le parti, ad una nuova riunione che convocavo per 27.3.2014 , dimostrando nei fatti che non opponevo mai diniego alle richieste, ma portavo giustificate motivazioni, supportate dalla normativa .Nel frattempo sollecitavo al Garante per la protezione dei dati una risposta ai quesiti posti ,segnalando l’urgenza a seguito di diffida da parte del sindacato SNALS .
Nel corso dell’anno scolastico 2014-15 , da parte dell’organizzazione sindacale SNALS e solamente da essa, venivano ribadite le medesime richieste del precedente anno scolastico, in sede di informazione successiva avvenuta in data 1 settembre 2014, riunione nella quale riproponevo ulteriori e più consistenti motivazioni circa la non prescrittività della consegna dei tabulati con i nominativi dei dipendenti connessi ai relativi compensi. Il verbale della seduta veniva sottoscritto da tutti i presenti, compreso il segretario SNALS , che attivava la successiva richiesta di accesso agli atti ai sensi della L .241/ 90, in termini generali per tutti i dipendenti, a cui non opponevo diniego ma chiedevo di “specificare gli interessi diretti, concreti e attuali dell’organizzazione sindacale “, citando il comma 3 dell’art. 24 L.241/90. Nel frattempo giungeva la risposta del Garante e, nonostante la nuova argomentazione , venivo citata in giudizio per comportamento antisindacale ex art28 L.300/70, in Tribunale di Sondrio.
Predisponevo memoria per l’Avvocatura ritenendo, data la documentazione fornita, e in presenza della normativa vigente, di
- aver rispettato con rigore il disposto dell’art. 6 CCNL fornendo ogni utile elemento di informazione preventiva e successiva per la “ verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa di istituto sull’utilizzo delle risorse “
- di aver motivato sempre ed in trasparenza , senza sottrarmi ad ogni richiesta, con ogni elemento a supporto della mia posizione ,ed in particolare per l’a.s. 2014-15 supportata dalla risposta del Garante ai quesiti posti, risposta che recita al punto 3.2….
“nè può essere invocata la lettera o) dello stesso articolo ( 6 CCNL ) che si limita a prevedere la sola facoltà per le sigle sindacali di verificare l’attuazione della contrattazione collettiva integrativa di istituto sull’utilizzo delle risorse “ e non già la specifica comunicazione dell’ammontare degli emolumenti percepiti dal singolo docente, atteso che il ruolo delle OO.SS mediante operazioni verifica e di monitoraggio in ordine alla corretta gestione dell’impiego delle risorse del fondo , non presuppone la conoscibilità di dati di dettaglio in ordine alle voci di spesa ovvero ai mandati di pagamento in favore del singolo lavoratore “
e al punto 3.3…” si conferma che in base alla disciplina dei dati personali ed in coerenza con le richiamate indicazioni già fornite da questa Autorità, le informazioni concernenti i compensi accessori corrisposti al personale nell’ambito dei progetti finanziati con il fondo di istituto potranno essere oggetto di comunicazione sindacale SOLO in forma aggregata, indicandone l’importo complessivo,eventualmente per “ fasce” o “ qualifiche “ ; non potranno invece essere oggetto di comunicazione gli importi dei compensi riferibili a singoli lavoratori individuabili “
- non aver prodotto pregiudizio alcuno al libero esercizio dell’ attività sindacale
Per questo è stato chiesto di respingere ogni domanda prodotta. Così è stato.
La fatica e il tempo dedicati a questa " battaglia" sono stati ingentissimi, ma ne è valsa la pena e vale la pena resistere, cari Colleghi!
Maria Paola Salomoni