C’è un giudice a Berlino… e anche a Venezia!
Il Tribunale di Venezia - Sezione lavoro e previdenza - rigetta il ricorso ex art. 28 legge 300/70 di un sindacato della scuola nei confronti di un dirigente..."Sentenza 11 marzo 2011"
La citazione di Brecht questa volta ci sta tutta! Di fronte al dubbio ricorrente che l’Italia non sia un paese “normale”, una sentenza, come quella emessa l’11 marzo u.s. dal giudice del lavoro del tribunale di Venezia, riaccende la speranza che la legge e non altro sia il riferimento cardine di chiunque abbia la responsabilità di dirigere un’amministrazione pubblica, anche quando si tratta di un istituto scolastico.
I dirigenti delle scuole trascinati in questi mesi in giudizio da organizzazioni sindacali che pur dichiarano di rappresentarli, con l’accusa di comportamento antisindacale per non aver ceduto alla pretesa di inserire nel negoziato anche materie che il d.lgs 150/09 ha restituito alla competenza esclusiva del dirigente, vedono oggi premiata la linearità del loro comportamento.
Si tratta di un segnale di grande significato, che smentisce una volta per tutte la tesi sindacale di una “specificità” della scuola troppo spesso invocata per farne una specie di porto franco, dove la legge si rispetta soltanto se conviene, altrimenti fa testo la norma contrattuale.
Oggi un giudice ci conferma che non è così, che “la legge è legge e vassi rispettata”, che esiste una gerarchia delle fonti che nel quindicennio passato era “saltata”, dal momento che si era intervenuti contrattualmente in maniera ricorrente ed invasiva anche in materie che erano riserva di legge; che esiste un’imperatività delle norme legislative e una loro inderogabilità ad opera dei contratti.
Questo è il nuovo quadro normativo all’interno del quale il sistema delle relazioni sindacali va ricollocato, distinguendo gli ambiti di natura pubblicistica da quelli di natura privatistica, riaffermando il quadro di competenze di chi ha la responsabilità gestionale di una pubblica amministrazione, reinquadrando le materie ancora conferibili al tavolo negoziale e quelle che vanno trasferite al livello dell’informazione.
Abbiamo un elemento in più, da questo momento, per chiedere che si depongano le armi e che si apra una riflessione responsabile sul nuovo quadro normativo e sul nuovo sistema di relazioni sindacali che ne discende.
Una riflessione che è bene estendere a tutte le parti in causa.
Alle organizzazioni sindacali, che hanno utilizzato tutti gli strumenti a loro disposizione per far accettare ai dirigenti una tesi non più suffragata dai riferimenti normativi; all’amministrazione scolastica, che ha perso un’importante occasione per sostenere la posizione dei dirigenti degli istituti; agli stessi dirigenti che hanno affrontato la difficile prova della contrattazione integrativa d’istituto evidenziando atteggiamenti e livelli di determinazione molto differenziati.
La sentenza di Venezia premia i dirigenti che non hanno ceduto alle pressioni e non hanno piegato la schiena, fino alla decisione di procedere con atto unilaterale in applicazione dell’articolo 40, comma 3-ter del d.lgs 165/01.
I dirigenti che invece hanno preferito cedere, in alcuni casi senza neanche opporre resistenza, sul piano professionale devono cogliere l’occasione per ripensare alla propria vicenda contrattuale; sul piano giuridico devono prendere atto, come ricorda il giudice di Venezia, che dal primo gennaio 2011 tutte le clausole contrattuali non conformi alla legge sono automaticamente nulle, come prevede l’articolo 2, comma 3-bis del d.lgs 165/01.
È probabile che la sentenza non ponga un punto fermo alla vexata quaestio; leggeremo nuovi proclami e ascolteremo nuove requisitorie, ma il conforto che produce la sentenza di Venezia non è cosa di poco conto per una categoria, quale quella dei dirigenti, mandata quotidianamente all’assalto senza armi e senza munizioni.
La convinzione dell’ANP che ai dirigenti debbano essere assegnati oltre alle responsabilità anche gli strumenti per farvi fronte non è una battaglia contro i mulini a vento. Siamo stati accusati di fare una battaglia di potere, non si è capito che stavamo facendo una battaglia di principi.
Molti se ne sono resi conto quando si sono trovati nel mezzo del fuoco della polemica e delle posizioni pregiudiziali, adesso lo riconosce anche un giudice e per una categoria che si sente garante del rispetto del principio di legittimità, sancito dall’articolo 97 della Costituzione, questo riconoscimento vale più di ogni altra cosa.
Massimo Spinelli
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| Giudice_a_Berlino_e_anche_a_Venezia.pdf | 93.9 KB |
- letto 938 volte



