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Una doverosa precisazione

L’ufficio VI dell’USR Lombardia, in data 26 novembre c.m., ha emanato una nota relativa alla contrattazione integrativa d’istituto, nella quale si dichiara che la fase negoziale d’istituto debba concludersi entro il termine ordinatorio del 30 novembre, come previsto dall’articolo 6, comma 2, del CCNL del comparto scuola 29.11.2007, con ciò richiamandosi anche alla nota dell’11 novembre 2010, n. 10773, inviata alle singole istituzioni scolastiche dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio.

Dal momento che questo parere, come già precedentemente quello della Direzione Generale del MIUR, rischia di produrre un pericoloso disorientamento e, soprattutto, di condizionare impropriamente e illegittimamente la fase negoziale degli istituti scolastici, questa Associazione deve adempiere all’ingrato compito di ricondurre la questione nell’ambito di un corretto inquadramento normativo.

  1. Le norme di riferimento per la contrattazione di livello integrativo sono rappresentate non soltanto dal CCNL del comparto scuola, citato nella nota, ma anche dal d.lgs n. 150/09 e, dal momento che proprio il decreto ristabilisce la cosiddetta “gerarchia delle fonti”, le norme che hanno carattere imperativo sono quelle di legge e le norme pattizie possono derogarle esclusivamente nel caso che le leggi stesse prevedano questa possibilità.
  2. Il sistema delle relazioni sindacali è affidato alle due parti contraenti: la parte pubblica, rappresentata in modo esclusivo dal dirigente dell’istituzione scolastica, e dalla parte sindacale, costituita dalla RSU e dai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL di comparto. All’Amministrazione non è riconosciuto alcun ruolo, se non nella fase di assistenza e di raffreddamento, istituita a seguito di norma pattizia di comparto.
  3. L’articolo 6, comma 2, del CCNL 29.11.2007, prevede che il negoziato a livello di scuola debba iniziare non oltre il 15 settembre, ma non prevede alcun termine per la sua conclusione. La scadenza del 30 novembre è riferita soltanto alla facoltà riconosciuta alle parti di richiedere un intervento di assistenza: “Se le Parti non giungono alla sottoscrizione del contratto entro il successivo 30 novembre, le questioni controverse potranno dalle parti medesime essere sottoposte alla commissione di cui all’art. 4, comma 4, lettera d), che fornirà la propria assistenza”. Su tale norma l’ANP ha espresso fin dall’inizio ferme riserve per l’ingiustificata assenza nella commissione regionale dei rappresentanti della parte pubblica, ma la norma di natura pattizia va applicata entro lo stretto ambito di pertinenza.
  4. Semmai ci si volesse richiamare ad un termine, si dovrebbe fare riferimento al comma 5, del citato articolo 6, il quale recita: “5. Fermo restando il principio dell'autonomia negoziale e nel quadro di un sistema di relazioni sindacali improntato ai criteri di comportamento richiamati di correttezza, di collaborazione e di trasparenza, e fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, decorsi venti giorni dall'inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa”. 
  5. La responsabilità di trovare un accordo che contemperi l’interesse generale rappresentato dal dirigente dell’istituto e gli interessi dei lavoratori della scuola, rappresentati dalla RSU e dalle OO.SS, è rimessa esclusivamente, e non potrebbe essere diversamente, alla volontà delle parti. Per quanto riguarda in particolare il dirigente, tale volontà può essere espressa esclusivamente alle condizione che l’accordo sia integralmente rispettoso dei riferimenti di legge e dei vincoli contrattuali; di questo il dirigente è chiamato a dare personale testimonianza all’interno della Relazione illustrativa che, insieme a quella tecnico-finanziaria, dovrà accompagnare l’ipotesi di contratto integrativo nella fase di certificazione ad opera dei revisori dei conti.
  6. É altresì noto che il d.lgs n. 150/09 ha rivisto in maniera significativa la materia devoluta alla contrattazione integrativa, recuperando all’interno della riserva di legge, indisponibile per l’istituto contrattuale, le prerogative dei dirigenti di tutte le pubbliche amministrazioni, nessuna esclusa, relative all’organizzazione del lavoro e degli uffici e alla gestione del personale. Purtroppo da parte sindacale non si vuole prendere atto di questo nuovo quadro di riferimento, accampando la giustificazione che il blocco della contrattazione nazionale impedisce l’adeguamento delle norme pattizie alla legge e che pertanto continua a fare testo il CCNL 2007. E’ altrettanto noto, però, che l’articolo 65, comma 1, del d.lgs n. 150/09 prescrive che entro il 31 dicembre 2010 le parti debbano adeguare i contratti collettivi vigenti alle disposizioni degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, ed appare del tutto evidente che ogni accordo non conforme che si sottoscrivesse prima di quel termine verrebbe caducato ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. (cfr. dlgs. 165/01 art. 40 comma 3-quinquies ).
  7. Al fine di comprendere appieno il valore della funzione che il dirigente svolge in sede di negoziato, va inoltre ricordato che la legge (cfr. dlgs. 165/01 art. 40 comma 3-ter) prescrive anche che: “Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l’accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l’amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall’articolo 40-bis.”

Dispiace pertanto rimarcare che la nota dell’Ufficio VI, come quella della Direzione Generale del MIUR, non abbia fondamento giuridico.

Dal momento che questa Associazione ha sempre apprezzato la correttezza istituzionale dell’USR Lombardia, siamo portati a ritenere che un supplemento di approfondimento della materia sarà sufficiente a ristabilire i termini della questione e a restituire ai dirigenti delle scuole della Lombardia la tranquillità nell’operare nell’interesse generale e la sicurezza di un solido sostegno da parte dell’Amministrazione.

Milano, 27 novembre 2010

Massimo Spinelli

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